Sistemi di gestione
Il problema
Nel 2007 la L. 123/07 ha modificato il D. Lgs. 231/01 aggiungendo l’articolo 25-septies.
“Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300“
L’articolo fondamentale del Decreto è il seguente:
“Art. 5 – Responsabilità dell’Ente
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.”
Il nuovo articolo inserito nel D.Lgs. 231/01 è:
“Art. 25-septies. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.”
Tale norma così modificata, insieme a diverse forme di incentivo quali:
1. riduzione del tasso Inail fino al 30% (per le aziende più piccole),
2. finanziamenti INAIL a progetti di implementazione di Sistemi di Gestione Della Sicurezza previsti per l’anno prossimo;
3. opera di consulenza inerente lo sviluppo di Sistemi di Gestione da parte dello stesso Organo di Vigilanza (SPISAL);
sta spingendo con forza tutte le imprese verso l’adozione di sistemi di gestione.
Le soluzioni possibili
Le soluzioni per evitare questa responsabilità vengono date dal Testo Unico Sicurezza, il D. Lgs. 81/08 all’articolo 30 comma 5 e sono chiaramente definite con l’adozione di un Sistema di Gestione secondo le Linee Guida Uni Inail o secondo lo Standard OHSAS 18001:2007.
“Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.”
Da ciò segue la necessità di implementare un sistema considerando le fondamentali differenze tra i due sistemi di seguito elencate.
Sistema di gestione Secondo le Linee guida Uni Inail
- Non è prevista la certificazione del sistema mediante l’intervento di un ente.
- Le linee guida sono italiane.
- Gli audit periodici sono interni senza intervento di Enti esterni.
- Meno costose.
Sistema di gestione secondo la Norma UNI ISO 45001
- Norma italiana.
- Da certificare mediante Ente di certificazione.
- Sottoposta ad audit da parte dell’Ente esterno di certificazione annuali.
- Più costoso.